Elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale del 24 e 25 maggio 2026: voto domiciliare per gli elettori affetti da infermità impossibilitati a lasciare l’abitazione

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Presentazione istanza fra martedì 14 aprile 2026 e lunedì 04 maggio 2026.

Data:

14 Aprile 2026

Tempo di lettura:

ANTEPRIMA GODRANO 2026 voto domiciliare

Descrizione

IL SINDACO
Informa

che in occasione delle prossime consultazioni elettorali, troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art.1 del D.L. 3 gennaio 2006, n.1, convertito con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, come modificato dalla legge 7 maggio 2009 n. 46, in materia di ammissione al voto domiciliare di “elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione”.

Ai sensi della normativa vigente possono essere ammessi al voto domiciliare, oltre agli elettori affetti da grave infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, anche gli elettori affetti da gravissime infermità tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l'ausilio dei servizi previsti dall'art.29 della legge 5 febbraio 1992, n.104 (e cioè del trasporto pubblico che i comuni organizzano in occasione di consultazioni per facilitare agli elettori disabili il raggiungimento del seggio elettorale).

L'elettore interessato deve far pervenire al Commissario straordinario del Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, un'espressa dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimora, corredata dalla prescritta documentazione sanitaria, in un periodo compreso fra il 40° e il 20° giorno antecedente la data di votazione, ossia fra martedì 14 aprile 2026 e lunedì 04 maggio 2026. Tale ultimo termine, tuttavia, in un'ottica di garanzia del diritto di voto costituzionalmente tutelato, deve considerarsi a carattere ordinatorio, compatibilmente con le esigenze organizzative del Comune.

La domanda di ammissione al voto domiciliare, che vale sia per il primo turno di votazione che per l'eventuale turno di ballottaggio, deve indicare l'indirizzo dell'abitazione in cui l'elettore dimora e, possibilmente, un recapito telefonico, e deve essere corredata di copia della tessera elettorale e di idonea certificazione sanitaria rilasciata da un funzionario medico designato dagli organi dell'azienda sanitaria di riferimento. Sono da ritenere applicabili, anche nel caso di rilascio della sola certificazione per l'ammissione al voto domiciliare, le disposizioni preclusive di cui all'art. 41, comma 7, del D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, secondo le quali i funzionari medici designati al rilascio dei certificati “non possono essere candidati né parenti fino al quarto grado di candidati”.

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Ultimo aggiornamento: 14/04/2026, 15:06