Referendum popolari abrogativi del 8 e 9 giugno 2025: voto domiciliare per elettori affetti da infermità

Dettagli della notizia

Presentazione istanza entro lunedì 19 maggio 2025.

Data:

02 Maggio 2025

Tempo di lettura:

Descrizione

Si fa presente che, ai referendum in oggetto si applicano le disposizioni sul voto domiciliare, previste dall'articolo 1 del decreto legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito nella legge 27 gennaio 2006, n. 22, come modificato dalla legge 7 maggio 2009, n. 46, in favore degli elettori "affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile" anche con l'ausilio dei servizi di trasporto messi a disposizione dei relativi Comuni per agevolare il raggiungimento del seggio da parte della persona con disabilità e di quella affetta "da grave infermità" che si trovi "in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento" dalla propria abitazione.

L'elettore interessato dovrà far pervenire al Sindaco del proprio Comune di iscrizione elettorale un'espressa dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimora, ubicata in qualsiasi Comune del territorio nazionale, in un periodo compreso tra il 40° ed il 20° giorno antecedente la data di votazione, ossia fra martedì 29 aprile e lunedì 19 maggio 2025.

Tale ultimo termine (19 maggio 2025), in un'ottica di garanzia del diritto di voto, costituzionalmente tutelato, deve considerarsi meramente ordinatorio, compatibilmente con le esigenze organizzative del Comune presso cui deve provvedersi alla raccolta del voto a domicilio.

La domanda di ammissione al voto domiciliare deve indicare l'indirizzo dell'abitazione in cui l'elettore dimora e, possibilmente, un recapito telefonico e deve essere corredata di copia della tessera elettorale e di idonea certificazione sanitaria rilasciata da un Funzionario medico designato dagli organi dell'Azienda Sanitaria Locale.

Si richiama, pertanto, l'attenzione di codesta Azienda Sanitaria affinché, come in passato, venga assicurato un adeguato servizio per il rilascio di tali certificazioni.

In particolare, il certificato medico, per non indurre incertezze, dovrà riprodurre l'esatta formulazione normativa di cui all'articolo 1 del decreto legge 1/2006.

In allegato l'avviso ed in modello di presentazione dell'istanza.

A cura di

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Ultimo aggiornamento: 06/05/2025, 14:28

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